In un giudizio civile il Tribunale di Cosenza ha ammesso le richieste istruttorie finanalizzate all’accertamento di diverse anomalie contrattuali. 

 

Riportiamo una interessante ordinanza ottenuta per un nostro cliente innanzi al Tribunale di Cosenza.

Il giudizio civile, avente ad oggetto un contratto di mutuo, era stato avviato al fine di sentir accertare e dichiarare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura, nonchè la indeterminatezza dei tassi di interesse.

La banca nel costituirsi in giudizio aveva difeso il proprio operato, sostenendo la correttezza dei tassi applicati.

Il provvedimento emesso in data 28.01.2019 dalla II Sezione Civile del Tribunale di Cosenza risulta degno di nota innanzitutto per non aver ritenuto meramente esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio – come spesso accaduto in passato – ed, inoltre, per i quesiti posti al consulente.

Il Giudice, infatti, rilevato che “sulla scorta delle allegazioni fattuali e documentali effettuati da parte attrice non sono emersi chiari elementi di infondatezza della domanda tali da ritenere superflua un’attività peritale di quantificazione del corretto dare avere tra le parti, non effettuabile da questo giudice in maniera autonoma” ha ritenuto opportuno formulare i seguenti quesiti al consulente nominato.

1. usura originaria
Ricalcoli il CTU l’esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato, qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) – comprensivo di ogni onere connesso alla erogazione del credito, ivi comprese le polizze assicurative in atti – pattuito o successivamente modificato ai sensi dell’art. 118 TUB con pattuizione scritta risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
1.2 Effetti tale calcolo considerando i singoli interessi pattuiti e non procedendo alla sommatoria dei tassi corrispettivi e moratorio
                                                                                             ***
2. Interessi
2.1. Indeterminatezza.
Verifichi il CTU: se il tasso esposto in contratto sia corrispondente a quello ricavabile mediante la incidenza di ogni onere connesso alla erogazione del credito per come indicato sub1); in ipotesi di tasso indicizzato o variabile verifichi se il tasso di interesse corrispettivo sia indicato con parametri determinati o determinabili secondo parametri certi ed univoci e non prevedenti ipotesi tra loro incompatibili;
In caso di risposta affermativa ricostruisca il piano di ammortamento secondo le seguenti modalità:
 Al tasso legale;
 Al tasso contrattuale per come indicato in contratto;
 Al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.
                                                                                            ***
3. Determinazione del dare avere tra le parti
In caso di rapporto non esaurito e di risposta affermativa ai quesiti sopra indicati, ricalcoli il corretto dare-avere tra le parti.


 

A questo punto sarà il consulente nominato dal giudice a dover stabilire se i tassi pattuiti nel contratto di mutuo rispettano i parametri previsti dalla Legge.

Ricordiamo a noi stessi che nel caso in cui – come auspichiamo – venisse accertato il superamento del Tasso soglia Usura, il mutuo da oneroso si trasformerebbe in gratuito, in applicazione della speciale sanzione civilistica prescritta dall’art. 1815, comma 2, c.c. secondo cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi», dovendosi intendere per «interessi» tutti i costi direttamente collegati all’erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse.

In altri termini, dal travalicamento del tasso soglia con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, derivano due conseguenze: 1) il diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi illegittimamente corrisposti sulle rate già pagate;- 2) la riformulazione un nuovo piano di ammortamento, vincolante per la banca mutuante, in cui dalla rate future venga defalcata la quota interessi.

Per leggere l’Ordinanza clicca QUI.

 

 

Domande sull'argomento ? Chiedi all'avvocato. Inserisci i tuoi dati per essere ricontattato

Domande sull'argomento ? Chiedi all'avvocato. Inserisci i tuoi dati per essere ricontattato

Compilando questo modulo autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali. Per informazioni Consulta la nostra Privacy Policy

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>