Il Tribunale di Como, aderendo alle tesi difensive dell’Avv. Luca Barone, accoglie totalmente l’opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società cessionaria alle spese di lite.

La vicenda

In data 24/05/2012 il cliente sottoscriveva un normale contratto di finanziamento per €.22.000,00 con Compass Banca S.p.a. ma, causa perdita del lavoro, dopo pochi mesi dalla stipula non riusciva più a pagare le rate.

Passano gli anni ed il credito viene “venduto” più volte, passando da diverse società:

  1. Dalla società finanziaria A alla società B
  2. Dalla società C alla società D
  3. Dalla società D alla società E

L’ultima cessionaria società E, società molto attiva nel recupero crediti, nel 2021 si rivolgeva al Tribunale di Como ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €.42.343,07 (di cui €.20.069,54 a titolo di interessi moratori).

L’opposizione a Decreto Ingiuntivo

Quando nel 2021 il cliente si è rivolto allo studio ci aveva inizialmente manifestato la intenzione di trovare un accordo transattivo con la società di recupero crediti.

Tuttavia, leggendo attentamente il ricorso notificato e visionando attentamente i documenti allegati, abbiamo deciso di avviare un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Como.

Diverse le eccezioni sollevate, tra le quali, quella preliminare, del difetto di legittimazione attiva della società creditrice.

Traducendo il concetto in parole semplici, abbiamo eccepito che l’ultima società cessionaria – quella che aveva ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo – non avesse dimostrato tutti i passaggi della “catena” delle cessioni.

A nostro avviso, quando il credito subisce diversi passaggi, non è sufficiente dimostrare solo l’ultima cessione, ma è necessario dimostrare ogni singolo passaggio, a partire dalla prima Società finanziaria con il quale è sorto il rapporto.

La Sentenza n. 1333/2023 del Tribunale di Como:

Con grande soddisfazione, il Tribunale di Como, nella persona del Dott. Giorgio Previte, con Sentenza n. 1333/2023 del 01/12/2023 accoglie totalmente l’opposizione a Decreto Ingiuntivo.

Nella motivazione si legge che “dagli atti e i documenti di causa, non risultano provate le cessioni come dedotte da ***** s.r.l. In particolare, non risulta assolto l’onere probatorio relativo al primo contratto di cessione da Compass Banca s.p.a ad ***** Banca s.p,a. del credito vantato nei confronti dell’attore opponente. Invero, la convenuta opposta si è limitata a dedurre la predetta cessione, senza allegare alcun documento idoneo a dimostrarne l’effettiva conclusione. In proposito, non può attribuirsi alcuna efficacia probatoria all’ estratto conto prodotto al doc. 6 di convenuta opposta, in quanto documento formato unilateralmente dalla creditrice Compass Banca s.p.a., ed idoneo a dimostrare la sola posizione debitoria di ******** nei confronti di quest’ultima. Tale documento non prova in alcun modo l’avvenuta cessione del credito ivi riportato: l’estratto conto risulta allegato ad una dichiarazione unilaterale di *****Banca s.p.a., parimenti inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione“.

Sulla scorta di tali considerazioni, in relazione alla proposta opposizione, il Tribunale di Como ha così statuito:

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