La Cassazione Civile, Sez. III, con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 apre la strada a possibili rimborsi per tantissimi mutuatari.

La questione della manipolazione del Tasso Euribor approda in Cassazione e si conclude con esito favorevole per i mutuatari.

Ma andiamo per gradi. Prima di analizzare cosa ha deciso la Corte di Cassazione è necessario fare un passo indietro e tornare a cosa è successo più di 10 anni fa.

La vicenda: alcune banche si accordano per manipolare l’Euribor

Come noto, l’Euribor è un tasso di interesse di riferimento che viene calcolato facendo una media dei tassi che le principali banche europee applicano negli scambi di liquidità tra loro.

Tale Tasso viene utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile. In generale possiamo dire che se l’Euribor sale anche le rate del mutuo saliranno. Se l’Euribor scende anche le rate del mutuo caleranno.

Fin qui tutto chiaro.

Nel lontano 2013 però la Commissione Europea, con la nota Decisione del 04/12/2013, ha sanzionato il comportamento di alcune banche (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) ritenute responsabili di aver deliberatamente costituito un cartello, unitamente ad altri istituti di credito, al fine di alterare il procedimento con cui veniva fissato il prezzo di alcuni componenti dei derivati e dunque il rendimento medio Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008.

In altri termini, tali banche hanno posto in essere un’attività collusiva mediante contatti bilaterali, soprattutto chat online, e-mail e messaggi online o telefonici, al fine di scambiarsi informazioni ed “aggiustare” il Tasso Euribor.

La Commissione, nel motivare le sanzioni pecuniarie applicate, ha evidenziato come “l’infrazione è una delle restrizioni più gravi della concorrenza“.

Secondo l’autorità Antitrust tali comportamenti, infatti, avrebbero determinato una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall’art. 101 Trattato CE, disposizione questa che trova riscontro nel diritto interno italiano all’art. 2 della Legge n. 287/90.

Gli effetti della manipolazione sui contratti di mutuo a tasso variabile

Subito dopo la Decisione della Commissione, gli operatori del diritto hanno iniziato ad interrogarsi in relazioni agli effetti della condotta anticoncorrenziale sui contratti di mutuo stipulati dai consumatori finali.

Questo perché il tasso applicato ai contratti di mutuo indicizzati all’Euribor ha comunque risentito del recepimento di un tasso che è il prodotto di una intesa anticoncorrenziale e, come tale, nulla.

Pur tuttavia, alcuni giudici di merito avevano iniziato molto frettolosamente – a parere di chi scrive – a liquidare la questione, sostenendo che al più i mutuatari, sempre dopo aver dimostrato l’intesa illecita, avrebbero potuto esperire solo un’azione risarcitoria (molto difficile da dimostrare e quantificare).

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023.

La questione della manipolazione dell’Euribor è finalmente arrivata innanzi alla Corte di Cassazione.

In dettaglio, il caso esaminato dai giudici di legittimità aveva ad oggetto un contratto di leasing stipulato da un consumatore finale con Banco BPM, in cui il tasso di interesse variabile era appunto parametrato all’Euribor.

La Corte d’Appello di Milano aveva respinto l’argomentazione relativa alla suddetta manipolazione, sostenendo sia che la semplice partecipazione di più istituti di credito al cartello per la determinazione del tasso Euribor non implicava la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e sia che, nel caso specifico, la banca citata (Banco BPM) non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza.

Ebbene, la Corte di Cassazione, Sez. III, con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 ha ribaltato l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello di Milano, affermando importanti principi di diritto estensibili, per analogia, a tantissimi giudizi in corso. In particolare la Corte ha chiarito che:

  • La Decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione Europea, innanzitutto, deve considerarsi “prova privilegiata” nel giudizio di merito a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (in altri termini è sufficiente depositare tale Decisione per raggiungere la prova della intesa anticoncorrenziale)
  • Risulta del tutto indifferente che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca con la quale è stato sottoscritto il mutuo, in quanto il divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 si estende a qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Tale ordinanza, come accennato in premessa, si candida a diventare una pronuncia fondamentale nell’ambito del contenzioso bancario.

Per quali contratti di mutuo è possibile agire in contestazione ?

L’ordinanza riguarda una platea di soggetti molto estesa.

Si tratta di tutti i consumatori finali che hanno intrattenuto un mutuo (ma anche un leasing o un altro contratto bancario) a tasso variabile indicizzato all’Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008

Facciamo alcuni esempi:

  • Mutuo a tasso variabile stipulato nell’anno 2003 e ad oggi ancora in corso. RIENTRA nella casistica.
  • Mutuo a tasso variabile stipulato nel Giugno 2008 ad oggi ancora in corso. NON RIENTRA nella casistica
  • Mutuo a tasso fisso. NON RIENTRA nella casistica

Termine di Prescrizione : entro quanti anni è possibile agire contro la Banca ?

Altro tema importante è quello del termine di prescrizione di una eventuale contestazione degli interessi alla banca.

Diciamo subito che l’azione è sottoposta all’ordinario termine decennale (10 anni) di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c.

Ma attenzione. Il Mutuo è una obbligazione a carattere unitario ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. Di conseguenza il termine decennale inizia a decorrere proprio dal pagamento dell’ultima rata.

Di seguito qualche esempio.

  • Mutuo stipulato nel 2001 e ad oggi ancora in corso. RIENTRA (la prescrizione non è iniziata a decorrere)
  • Mutuo stipulato nel 2004 ed estinto anticipatamente nel 2013. NON rientra (il diritto alla restituzione si è prescritto nel 2023 – 10 anni dal pagamento della ultima rata)

Quali sono le somme in contestazione ?

Altra domanda frequente che merita di certo attenzione è la quantificazione degli interessi che possono essere richiesti in restituzione alla Banca.

Va subito chiarito che non parliamo di cifre astronomiche, poiché, nel concreto, la contestazione degli interessi riguarda un periodo temporale molto limitato (da settembre 2005 a Maggio 2008 dunque solo 33 mesi).

E’ chiaro inoltre che la somma contestabile varia anche in base all’importo del mutuo concesso, alla durata ed ai tassi applicati dalla Banca.

Generalizzando al massimo possiamo azzardare che su un mutuo di 150.000 Euro la somma che si può contestare non supera i 10.000 euro.

In sostanza, nel periodo incriminato, i tassi applicati dalla banca e parametrati all’Euribor vanno sostituti con il tasso legale oppure con il tasso minimo BOT (tassi comunque molto più bassi rispetto a quelli applicati) e l’eccedenza va restituita al mutuatario.

Quale procedimento bisogna seguire ?

Innanzitutto il consiglio è quello di rivolgersi solo a professionisti del settore, in quanto l’avvio di un’azione nei confronti della banca va preceduta da una scrupolosa ed attenta analisi del caso concreto, che solo un occhio esperto può effettuare. Non c’è bisogno di rammentare quali sono i rischi che derivano dall’avvio di cause infondate.

Ciò premesso, in generale possiamo dire che i passaggi fondamentali da seguire sono i seguenti:

  • Richiesta Documenti ex art. 119 T.U.B. alla Banca. E’ necessario ottenere copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento aggiornato, con evidenza di tutte le rate pagate.
  • Analisi tecnico-legale per verificare la fattibilità dell’azione e quantificare le somme in contestazione.
  • Lettera di Costituzione in mora ex art. 1219 c.c. per interrompere la prescrizione e per manifestare l’intenzione di esercitare i propri diritti.
  • Istanza di Mediazione presso organismo abilitato.
  • Azione giudiziale innanzi al Giudice di Pace (se il valore della controversia è inferiore o uguale ad €.10.000) oppure innanzi al Tribunale (se il valore della controversia è superiore ad €.10.000)

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