Accolto totalmente il ricorso presentato dall’Avv. Luca Barone nell’interesse del cliente.

Una sentenza importante, la prima emessa dal Giudice di Pace di Cosenza sulla materia, non tanto per la somma in contestazione (€ 2.250,58), quanto per i principi di diritto in essa contenuti

La questione è nota. Cliente che stipula un contratto di cessione del quinto e dopo 4 anni chiede la estinzione anticipata.

La finanziaria, tuttavia, nella predisposizione del conteggio estintivo non aveva applicato i criteri di rimborso previsti dall’art. 125 sexies TUB a mente del quale “… il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella Sentenza C-383/18 dell’11 settembre 2019 (c.d. Lexitor), secondo la quale la riduzione del costo totale riguarda in maniera indifferente tutti i costi sostenuti, anche quelli che non dipendono dalla durata del contratto.

Per dirla diversamente, tale pronuncia ha chiarito che tutti i costi (comprese ad esempio le spese di istruttoria) devono essere oggetto di riduzione al momento della estinzione anticipata.

Ebbene, il cliente si rivolgeva allo studio per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla Finanziaria al momento della estinzione anticipata, quantificate in €.2.250,00

Avviata la Causa innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, si costituiva la Finanziaria chiedendo il rigetto della domanda.

Ebbene il Gdp, aderendo alle tesi difensive prospettate, così statuiva:

La sentenza si presenta di particolare rilievo soprattutto per le motivazioni con le quali il Giudice di Pace, aderendo totalmente alle tesi difensive presentate, ha respinto (tutte) le numerose eccezioni sollevate dalla Finanziaria : incompetenza per valore; carenza di legittimazione passiva e criterio di rimborso secondo la curva degli interessi.

Per il resto, sicuramente censurabile il comportamento processuale della finanziaria la quale, malgrado la pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n.263/2022 e della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25977 del 06/09/2023, ha continuato a resistere in giudizio.

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