Il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, con Sentenza n. 444/2022 pubblicata il 08/03/2022, in accoglimento della opposizione proposta dall’Avv. Luca Barone, revoca il Decreto ingiuntivo emesso in danno di un cliente.

Il Giudice ha ritenuto non provata la cessione del credito in favore della società professatasi creditrice.

La vicenda

Il cliente nel 2006 sottoscriveva con una nota società finanziaria un contratto di prestito finalizzato all’acquisto di un’autovettura.

A causa di problemi familiari (perdita del lavoro), il cliente smetteva di pagare le rate del finanziamento.

Da qui inizia una lunga serie di cessioni dello stesso credito, che passa tra diverse società:

  1. Dalla società finanziaria A alla società B
  2. Dalla società C alla società D
  3. La società D si fonde per incorporazione nella società E
  4. Dalla società E alla società F che, infine, deposita il ricorso per Decreto Ingiuntivo sostenendo di aver acquistato il credito.

Ebbene, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo è stata proposta formale opposizione innanzi al tribunale di Cosenza, sollevando preliminarmente la carenza di legittimazione Attiva da parte dell’ultima società.

In effetti la società non aveva offerto una prova idonea a dimostrare come il credito fosse passato nella mani delle varie società, limitandosi a depositare un estratto dell’avviso di cessione (art. 58 T.U.B.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per alcuni passaggi, e per altri un contratto di cessione privo della lista dei crediti ceduti.

Abbiamo dunque sostenuto che non era sufficiente dimostrare solo l’ultima cessione, ma era necessario dimostrare ogni singolo passaggio, a partire dalla prima Società finanziaria con il quale è sorto il rapporto.

Proprio sul punto abbiamo fatto rilevare come l’estratto dell’avviso di cessione (art. 58 T.U.B.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non rappresenti sempre un documento idoneo a dimostrare la cessione.

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale prevista dall’art. 58 T.U.B. per le cessioni in blocco, in deroga all’art. 1264 c.c., ha solo la funzione di rendere noto ai debitori ceduti la cessione e, per l’effetto, inopponibile al cessionario il pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto, dopo la pubblicazione dell’informativa della cessione, al cedente.

La pubblicazione dell’estratto della Cessione su Gazzetta Ufficiale, quindi, non è un atto traslativo, né un adempimento che produce l’effetto traslativo e, pertanto, non è titolo che fonda il diritto del cessionario del credito. Si tratta, in altri termini, di un adempimento pubblicitario previsto dalla normativa speciale con la chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell’operazione bancaria di cessione dei crediti.

l’ultima cessione in favore delle società che ha richiesto l’emissione del decreto ingiuntivo, ma era necessario fornire la prova di tutti i passaggi a partire dalla prima cessione.

La Decisione del Tribunale di Cosenza

Il Tribunale di Cosenza aderisce alla prospettazione da noi fornita, osservando che “non risulta, dunque, la prova che il credito vantato in virtù del contratto stipulato con **** S.p.A. sia stato ceduto o sia divenuto in qualsiasi modo di proprietà di***** s.r.l., né giova, a tal proposito la considerazione, espressa dall’opposta, in base alla quale “*** spa fa parte del Gruppo ****srl come espressamente indicato nell’intestazione del contratto di finanziamento de quo” tanto più che nel contratto di cui trattasi, nell’intestazione, si legge “****Banca” e non “S*** srl”. Oltretutto, dal contratto di cessione di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta, non è possibile evincere l’inclusione del contratto di cui trattasi in quelli oggetto di cessione… Conseguentemente, l’opposizione va accolta, mancando la prova della titolarità del credito in capo all’opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto“.

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