conversione pignoramento

Il debitore che ha subito un pignoramento, per bloccare la procedura ed evitare le ulteriori conseguenze negative (ad esempio la vendita del bene all’astane abbiamo parlato QUI) può, a determinate condizioni, sfruttare una possibilità ammessa dalla Legge: la conversione del pignoramento.

In buona sostanza, con tale strumento, il debitore propone una istanza al Giudice, nella quale chiede di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro, che potrà essere versata in massimo 48 rate (4 anni).

Le condizioni di ammissibilità

Il codice di procedura civile, all’art. 495, pone delle condizioni ben precise per l’ammissibilità della istanza di conversione. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Termini per la presentazione dell’istanza

Innanzitutto, la conversione del pignoramento può essere richiesta o un attimo prima che il pignoramento venga eseguito (dunque la somma verrà versata direttamente nella mani dell’ufficiale giudiziario); oppure, se il pignoramento è stato già notificato, l’istanza deve essere depositata prima che il Giudice dell’Esecuzione abbia disposto l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Questo è dunque il termine finale per richiedere la conversione. L’istanza può essere presentata solo una volta.

Deposito di una somma a titolo di cauzione

Il debitore, insieme all’istanza di conversione, deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma di denaro pari ad almeno 1/6 dell’importo richiesto dal creditore che ha eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti.

La somma, solitamente versata a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva (Es. Proc. Esecutiva RG n. 001/2020), viene depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Il creditore Procedente che ha eseguito il pignoramento (procedente) vanta un credito pari a €.10.000,00.

Nella procedura esecutiva sono intervenuti altri due creditori, che richiedono rispettivamente €.5.000,00 ciascuno.

Il totale dei crediti è pari dunque a €.20.000,00.

Il debitore, già solo per presentare l’istanza di conversione del pignoramento, deve versare in cancelleria €.3.333,33 (€.20.000,00 / 6), pari appunto ad 1/6 delle somme richieste dai creditori.

Provvedimento del Giudice

Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, il Giudice fissa un’apposita udienza in cui, sentite le parti, stabilisce con una ordinanza la somma che il debitore deve versare.

Attenzione. La somma dovuta potrà essere superiore rispetto a quella considerata per calcolare la cauzione di 1/6. Questo perché, la somma di denaro da versare sarà pari alle spese di esecuzione, oltre che all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Per dirla diversamente, tutti i creditori depositeranno una nota di precisazione dei crediti, in cui “aggiorneranno” le somme richieste ad una certa data.

Facciamo un Esempio (collegato sempre all’esempio precedente) per capire meglio.

Nella procedura esecutiva è stato nominato un custode, al quale è stato versato un acconto di €.1.000,00.

Il creditore pignorante vanta un credito di €.10.000,00 per capitale + €.1.500,00 a titolo di interessi convenzionali calcolati sino alla istanza di conversione. Ha sopportato anche spese vive (contributo unificato, notifiche, marche da bollo, spese trascrizione, spese legali) per €.2.500. Totale €.14.000,00

I creditori intervenuti richiedono €.10.000,00 per capitale + €.1.000,00 a titolo di interessi convenzionali calcolati sino alla istanza di conversione. Totale €.11.000,00.

La somma totale che dovrà essere versata dal debitore sarà complessivamente pari ad €. 26.000,00

Tornando all’esempio di prima, il debitore dovrà integrare la cauzione già versata (€.3.333,33), in quanto la somma su cui calcolare la cauzione è diventata €.26.000,00. Dunque 1/6 corrisponde ad €.4.333,33 (€.26.000,00 / 6).

In definitiva, il Debitore dovrà versare ulteriori €.1.000,00 (€.3.333,33 + €.1.000,00 =  €.4.333,33) per integrare la cauzione di 1/6. La rimanente parte pari ad €. 21.666,67 (€.26.000,00 – €.4.333,33) potrà essere rateizzata con le modalità di seguito analizzate.

Rateizzazione fino a 48 mesi

Quando il pignoramento riguarda beni immobili o beni mobili, se vi sono giustificati motivi, il Giudice nella stessa ordinanza può disporre che il debitore versi la somma dovuta in rate mensili sino al termine massimo di 48 mesi (4 anni). Ogni 6 mesi, il Giudice distribuisce le somme incassate tra i vari creditori.

Attenzione. 48 mesi è la durata massima che può essere concessa ma non è automatica, come si potrebbe pensare. Nel decidere la durata delle rate, il Giudice valuta diversi elementi, quali la capacità di pagamento del debitore, avuto riguardo alle sue condizioni economiche e personali; oppure la presenza di condizioni particolari che interessano il creditore.

In altri termini, non è scontato che il Giudice conceda la rateizzazione massima di 48 mesi. Potrebbe anche disporre una durata inferiore, come 36, 24 o 12 mesi.

Mancato pagamento di una rata e decadenza.

Qualora il debitore dovesse saltare una rata, oppure dovesse pagare una rata con oltre 30 giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste, decadrebbe automaticamente dalla rateizzazione concessa. In questi casi, il Giudice, su istanza di uno dei creditori, farebbe proseguire la procedura esecutiva con la vendita. Attenzione, l’istanza di conversione può essere presentata una sola volta nel corso della procedura.

Considerazioni finali: Quando conviene presentare l’istanza di conversione ?

Arrivati alla fine di questo articolo, e dopo aver visto le condizioni ed i termini della conversione del pignoramento, chiudiamo con alcune brevi considerazioni di carattere pratico.

Lo strumento della conversione ritenuto, può essere uno strumento efficace per evitare l’avanzare della procedura esecutiva, soprattutto quando vi sono pochi creditori, e l’importo da loro richiesto non è molto elevato.

Ad esempio, mi viene in mente il caso di un pignoramento immobiliare effettuato dal Condominio per quote non pagate. In questo caso, può essere conveniente presentare istanza di conversione.

Al contrario, quando i crediti iniziano ad essere più elevati, il debitore, qualora in possesso di una somma di denaro da utilizzare, potrebbe proporre un accordo transattivo (offrire di meno) ed ottenere la rinuncia agli atti del giudizio.

Ogni situazione, va valutata caso per caso e non è possibile fornire una risposta valida per tutti.

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