Molti risparmiatori ritengono che sia necessario far autenticare la copia del buono fruttifero. Vediamo i pro e i contro.

Sono in aumento i contenziosi contro Poste italiane da parte dei risparmiatori che reclamano maggiori interessi sui propri buoni fruttiferi postali. Attenzione, se hai letto i nostri articoli saprai sicuramente che noi sconsigliamo di avviare una causa se non dopo un’attenta valutazione.

Ad ogni modo, nel caso in cui, sussistendone ovviamente i presupposti, si decida di avviare una causa contro Poste e reclamare i maggiori rendimenti di un Buono Fruttifero Postale (BFP) sarà ovviamente necessario dimostrare di essere intestatari del buono, e che lo stesso presenta degli errori nella parte relativa ai rendimenti.

Ma in tal caso come ci si deve comportare ? è necessario fare autenticare la copia da un pubblico ufficiale oppure è possibile portare una semplice fotocopia ?

Come si autentica la copia di un Buono Fruttifero Postale

Bene, facciamo un passo indietro. La copia di un documento può essere autenticata da un pubblico ufficiale (notaio, funzionario dipendente del Comune; cancelliere presso il tribunale ecc.) a ciò autorizzato ed ha il medesimo valore del documento in originale.

Nel caso dei Buoni Fruttiferi Postali, la strada più rapida sarebbe quella di recarsi presso il Comune di residenza e portare :

  • Originale del Buono Fruttifero Postale
  • Fotocopia fronte/retro del Buono da autenticare
  • Documento di identità di chi esibisce l’originale ai fini dell’autentica

Per l’autentica vi sono dei costi da sostenere: una marca da bollo da €.16,00 per ogni copia da autenticare e €.0,52 per di diritti di segreteria.

Perchè è sufficiente una semplice fotocopia fronte/retro

Tuttavia, noi riteniamo che non serva una copia autenticata ma sia sufficiente una semplice fotocopia fronte/retro del Buono (ovviamente ben leggibile)

Andiamo a spiegare il perchè, distinguendo due casi:

  • Se il Buono Fruttifero è già stato incassato: in questo caso l’originale del titolo è custodito da Poste che lo ha ovviamente trattenuto al momento della liquidazione. Dunque, se nel corso del giudizio, per qualsiasi motivo, dovessero sorgere delle contestazioni sulla conformità della fotocopia del buono si potrà richiedere la esibizione dell’originale a Poste (art. 210 c.p.c.) oppure ancora una copia tratta dall’originale all’ufficio postale (cosa che Poste è tenuta a fare, previo pagamento del costo di €.10,00 per come come chiaramente stabilito nel foglio informativo dei servizi offerti da Poste)
  • Se il Buono Fruttifero NON è stato ancora incassato: in questo caso l’originale del titolo è in mano al cliente. Dunque, se nel corso del giudizio, per qualsiasi motivo, dovessero sorgere delle contestazioni sulla conformità della fotocopia è il cliente che potrà esibire l’originale del buono, oppure far autenticare il buono in Comune ed esibire la copia autenticata.

In conclusione, il consiglio è sempre quello di conservare le focopie fronte/retro dei buoni prima di procedere all’incasso.

Per informazioni sulla procedura da seguire contatta lo studio compilando il form in basso.

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