Buoni serie Q/P

Ancora una nuova Sentenza positiva per i risparmiatori. Il Tribunale di Vicenza in accoglimento del ricorso presentato dall’Avv. Luca Barone condanna Poste al pagamento di €.42.000 in favore dei possessori di buoni della Serie Q/P.

Ancora una nuova sentenza a favore dei risparmiatori. Ancora una vittoria.

Dopo le pronunce positive ottenute su Genova ed Isernia, Ivrea, anche il Tribunale di Vicenza su ricorso presentato da questo studio, ha emesso in data 27/10/2021 una ordinanza ex art 702 ter c.p.c. con la quale ha condannato Poste Italiane S.p.a. al pagamento dei rendimenti stampati sul retro di 7 buoni fruttiferi postali Serie Q/P per gli ultimi 10 anni.

La somma liquidata è stata pari a ben €.42.139,60 in più, rispetto a quanto già percepito.

La questione, ancora, una volta riguardava i rendimenti previsti per la III decade (periodo dal 21 al 30 anno) non interessati da alcun timbro correttivo.

Poste, nelle proprie difese, ha sostenuto che i risparmiatori avrebbero dovuto essere a conoscenza che tali rendimenti erano stati modificati dal D.M. del 13/06/1986 e dunque non più in vigore, nonostante sul retro del buono non vi fosse alcun riferimento.

Al contrario, il Tribunale di Vicenza, nella persona della Dott.ssa Pesenti Eloisa, in accoglimento delle tesi difensive dei ricorrenti, ha osservato come ai risparmiatori “nulla era stato loro detto al momento della sottoscrizione, quando, anzi, il loro consenso si era formato proprio in considerazione del rendimento previsto per l’ultimo decennio di investimento, e in seguito essi, piccoli risparmiatori, non avevano alcun motivo per chiedere ulteriori informazioni oltre a quelle ottenute al momento della sottoscrizione, quando avevano potuto constatare, dal timbro sovraimpresso al modulo preesistente, che una variazione vi era già stata, e quindi avevano ragione di fare affidamento sulla persistenza del rendimento dell’ultimo decennio, non modificato dal timbro stesso”. I risparmiatori non avevano alcun motivo per ricercare nelle Gazzette Ufficiali emesse antecedentemente alla stipula dei Buoni i tassi applicabili agli stessi, in quanto i tassi risultavano riportati sul corpo dei Buoni stessi, ed era per loro più che ragionevole attendersi che venissero liquidati nella misura ivi indicata“.

Ancora, il Tribunale ha correttamente osservato che il Codice Postale vigente all’epoca , al 3° comma dell’art. 173 prevedeva espressamente “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati DOPO la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali“.

Ebbene, corollario implicito di tale terzo comma – ma non per questo meno evidente – è che per i titoli NON modificati dopo la loro emissione (come quelli oggetto di causa), la tabella cui fare riferimento per il rimborso rimane quella riportata a tergo.

Continua dunque lo scontro tra Poste e i risparmiatori nei Tribunali, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che interverrà presumibilmente nel corso del 2022 e che dovrà necessariamente comporre il contrasto.

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