La errata segnalazione nelle banche dati (Crif, Experian, CTC, Centrale Rischi) può causare diverse tipologie di danno al cliente. Ci sono però delle condizioni per richiedere il risarcimento.

Il Problema delle Segnalazioni

Quella delle segnalazioni presso le varie Banche dati (Crif, Experian, CTC ecc.) e presso la Centrale rischi di Banca d’italia, risulta essere una delle problematiche più diffuse e che colpiscono sempre di più clienti ignari di essere stati tacciati come “cattivi pagatori” o, comunque, inconsapevoli delle conseguenze di tali segnalazioni negative.

La crisi economica e l’aumento dell’indebitamento medio hanno determinato una crescita esponenziale del numero dei clienti registrati con segnalazioni negative presso queste banche dati. Ne abbiamo già parlato nei precedenti articoli che ti invitiamo a leggere [QUIQUI].

Allo stesso modo, tuttavia, abbiamo riscontrato diversi casi di segnalazioni effettuate con “troppa leggerezza” da parte delle banche. Ora, in pochi sanno che in caso di segnalazione illegittima, oltre alla cancellazione della segnalazione stessa, al cliente potrebbe spettare un vero e proprio risarcimento del danno subito.

I requisiti per la regolarità di una segnalazione

Innanzitutto bisogna ricordare che occorrono due requisiti affinché le segnalazioni negative nelle banche Dati possano essere considerate legittime:

  • Requisito procedimentale: il cliente deve essere avvertito della segnalazione con una comunicazione di preavviso
  • Requisito sostanziale: le segnalazioni devono essere veritiere, nel senso che il ritardo, lo sconfinamento, la situazione di sofferenza devono essere effettivamente esistenti.

Ebbene, in assenza anche solo di uno di questi requisiti la segnalazione negativa potrà essere considerata irregolare.

Peraltro, sono molto comuni i casi di segnalazioni totalmente infondate. Nell’ultimo caso trattato dallo studio, al cliente venivano segnalati come inadempimenti le rate di un finanziamento sottoscritto dal coniuge defunto e coperto da assicurazione e non pagate più, giustamente, dalla data della morte dell’assicurato.

Tuttavia, l’ignaro cliente, non avendo ricevuto alcun preavviso della segnalazione, scopriva solo nel momento in cui gli veniva negato un nuovo finanziamento di essere stato segnalato come “cattivo pagatore”.

Quali danni potrebbe subire il cliente e le condizioni per richiedere il risarcimento

Ma che tipo risarcimento del danno potrebbe spettare al cliente illegittimamente segnalato?

  • Innanzitutto un risarcimento del danno patrimoniale come, ad esempio, il danno derivante dal mancato ottenimento di un nuovo finanziamento a causa dell’illegittima segnalazione;
  • Inoltre, un risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell’illegittima segnalazione.

Quindi, al cliente spetta un risarcimento per il danno patrimoniale subito da dimostrare e quantificare nel dettaglio con prove scritte, ma anche un risarcimento per i danni morali e di reputazione subiti, che sarà stabilito dal giudice in modo equitativo, cioè caso per caso facendo ricorso a presunzioni e a nozioni di comune esperienza e, per questo, senza alcun limite quantitativo ma rapportato al singolo caso concreto.

Più nel dettaglio, sono elementi utili alla valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale i seguenti elementi:

  • l’assenza di un rapporto giuridico tale da legittimare la presenza dei dati della ricorrente all’interno della banca dati (cioè, in caso di segnalazione totalmente infondata poiché la rata non doveva essere pagata); –
  • la durata della permanenza della segnalazione; –
  •  l’assenza di prova della notifica di preavviso dell’iscrizione (indipendentemente se la rata doveva essere pagata o meno); –
  • la qualità di soggetto non consumatore (intermediario) del segnalante;
  • la circostanza per cui l’intermediario abbia, ad un certo punto e solo dopo il reclamo della parte, cancellato la segnalazione; –
  • il fatto che l’intermediario non abbia aderito alla proposta di negoziazione assistita avanzata dalla ricorrente.

Attenzione ! il risarcimento dei danni NON è automatico. Nel senso che il risarcimento non spetta sempre ed in tutti i casi di segnalazione illegittima. Infatti, anche qui valgono le ordinare regole civilistiche: i danni che si ritengono subiti devono essere chiaramente esposti e, soprattutto, dimostrati dal cliente.

Proprio per questo motivo e per le difficoltà che ne possono derivare, prima avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria, diventa fondamentale affidarsi ad un professionista che sappia sin da subito impostare una idonea strategia difensiva per l’allegazione e la prova dei danni subiti.

Ad esempio se si ritiene che a causa della segnalazione illegittima un’altra banca abbia rifiutato una richiesta di finanziamento, si dovrà esibire la comunicazione con la quale questa banca respinge la richiesta dichiarando di aver consultato le banche dati.

Articolo a cura del Dott. Stefano Lombardo

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