Molti debitori ceduti non sanno di avere a disposizione uno strumento gratuito, rapido e accessibile per contestare il comportamento di una società di recupero crediti: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
Non è necessario avviare una causa civile, non si pagano contributi unificati, i tempi sono misurati in mesi invece che in anni. Eppure questo strumento viene usato pochissimo, spesso perché chi ne avrebbe bisogno non sa che esiste o non sa che si applica anche ai cessionari NPL e non solo alle banche tradizionali.
Questo articolo spiega cos’è l’ABF, quando è competente nelle controversie che riguardano i crediti ceduti, come si presenta il ricorso e quali risultati è realistico attendersi.
Cos’è l’ABF e come funziona
L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie istituito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario. Non è un giudice: è un organo collegiale indipendente che decide le controversie tra clienti e intermediari finanziari sulla base della documentazione prodotta dalle parti, senza udienza e senza procedura orale.
Il procedimento si svolge interamente per iscritto. Il cliente presenta il ricorso, l’intermediario deposita le proprie controdeduzioni, il collegio decide. I tempi medi di definizione sono inferiori a un anno, spesso nell’ordine di sei-otto mesi. Il costo per il cliente è zero: l’unico onere è una marca da bollo da 16 euro per la domanda di ricorso.
La decisione dell’ABF non è formalmente vincolante come una sentenza del Tribunale. Questo è il limite principale dello strumento. Nella pratica però gli intermediari si adeguano alle decisioni nella quasi totalità dei casi, perché l’inottemperanza viene pubblicata sul sito dell’ABF con nome dell’intermediario inadempiente, con effetti reputazionali che nessun operatore del settore finanziario vuole subire. Il tasso di adempimento spontaneo è storicamente superiore al 90%.
La competenza ABF si estende ai cessionari NPL
Il punto che più spesso sorprende i debitori ceduti è questo: l’ABF è competente non solo nei confronti delle banche originator, ma anche nei confronti dei cessionari NPL che hanno acquistato il credito e gestiscono il rapporto.
La ragione è normativa. L’art. 128-bis TUB e le disposizioni applicative della Banca d’Italia assoggettano all’ABF tutti i soggetti che svolgono attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, inclusi gli intermediari iscritti all’albo ex art. 106 TUB. Le società di recupero crediti che operano come servicer o come cessionari di portafogli NPL sono nella quasi totalità dei casi iscritte a quell’albo e sono quindi soggette alla competenza ABF.
Questo significa che se Europa Factor, Kruk, DoValue, Cerved o qualsiasi altra società cessionaria nega la documentazione richiesta, applica un saldo non giustificato, adotta comportamenti scorretti nella gestione del credito o viola gli obblighi di trasparenza, il debitore può rivolgersi all’ABF direttamente contro di loro, senza dover citare la banca originaria in giudizio.
Quando il ricorso ABF è lo strumento giusto
L’ABF non è competente su qualsiasi controversia bancaria. Il suo perimetro è definito e vale la pena conoscerlo prima di procedere.
Il ricorso è ammissibile per controversie di valore fino a 200.000 euro. Per importi superiori, l’ABF può comunque pronunciarsi sui comportamenti dell’intermediario ma non può emettere decisioni di condanna al pagamento di somme eccedenti quella soglia. Per le controversie che riguardano solo l’accertamento di diritti, senza richiesta di condanna al pagamento, non c’è limite di valore.
Il ricorso è ammissibile solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’intermediario e aver atteso la risposta per almeno 60 giorni, o aver ricevuto una risposta insoddisfacente. Il reclamo preventivo è condizione di procedibilità: senza di esso, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo passaggio va fatto per iscritto, via raccomandata a/r o PEC, conservando la prova dell’invio.
Le controversie più frequenti in materia di crediti ceduti che rientrano nella competenza ABF sono: il rifiuto di fornire la documentazione del rapporto originario, l’applicazione di un saldo non giustificato dagli estratti conto, la mancata comunicazione corretta della cessione, la segnalazione in Centrale Rischi per importi contestati, la prosecuzione di azioni di recupero su crediti prescritti.
Come si presenta il ricorso
Il ricorso si presenta attraverso il portale online dell’ABF, accessibile dal sito arbitrobancariofinanziario.it. La procedura è guidata e non richiede competenze tecniche particolari. I documenti da allegare sono: copia del reclamo inviato all’intermediario, copia dell’eventuale risposta ricevuta, documentazione contrattuale disponibile e ogni altro documento utile a supportare la propria posizione.
Il ricorso deve indicare con precisione: l’intermediario nei cui confronti si agisce, il fatto contestato, la pretesa che si avanza e i documenti a supporto. Una domanda generica, senza indicazione precisa del comportamento contestato e del risultato che si vuole ottenere, rischia di essere respinta per difetto di specificità.
Dopo il deposito, l’intermediario ha 45 giorni per depositare le proprie controdeduzioni. Il collegio decide entro 90 giorni dalla scadenza di quel termine. La decisione viene comunicata alle parti e pubblicata, in forma anonima per il cliente e con il nome dell’intermediario, sul sito dell’ABF.
Il ruolo dell’avvocato nel procedimento ABF
Il procedimento ABF non richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Tuttavia, per le controversie più complesse, come quelle che riguardano la contestazione del saldo con ricalcolo degli interessi o la verifica della catena documentale della cessione, l’assistenza di un professionista specializzato in diritto bancario aumenta significativamente le probabilità di successo.
La presentazione del ricorso richiede una selezione precisa dei documenti rilevanti e una formulazione chiara delle ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda: elementi che un non specialista fatica a gestire correttamente.
ABF e giudizio ordinario: due strumenti che non si escludono
Il ricorso ABF e l’azione giudiziale ordinaria non si escludono reciprocamente, ma non possono essere pendenti contemporaneamente sulla stessa controversia. Se il cliente ha già avviato un giudizio civile sullo stesso oggetto, il ricorso ABF è inammissibile. Viceversa, la decisione dell’ABF non preclude l’accesso al giudice ordinario: se l’intermediario non si adegua alla decisione, o se il cliente non è soddisfatto dell’esito, può avviare o proseguire il contenzioso in sede civile.
Nella pratica, l’ABF funziona bene come primo strumento quando l’obiettivo è ottenere documentazione, rettificare una segnalazione in Centrale Rischi o risolvere una contestazione di importo limitato senza i costi e i tempi di un giudizio. Quando invece la posta in gioco è elevata e l’intermediario è presumibilmente intenzionato a resistere, l’azione giudiziale diretta con opposizione a decreto ingiuntivo o con azione di accertamento è spesso la strada più efficace.
Conclusioni
L’ABF è uno strumento reale e accessibile, non un’alternativa di serie B al giudizio ordinario. Per molte controversie in materia di crediti ceduti, è la risposta più rapida ed economica disponibile. Conoscerlo significa poterlo usare al momento giusto, con le aspettative corrette su cosa può produrre e cosa invece richiede una strada diversa.
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[Chi è Luca Barone ?]
E’ un Avvocato che parte dal Foro di Cosenza ma grazie a internet arriva in tutta Italia, senza nessuna limitazione.
Cosa fa ? in teoria fornisce soluzioni legali a consumatori e ad imprese che hanno problemi intricati con Banche, finanziarie e società di riscossione. In pratica risolve problemi ed elimina dubbi, paure ed incertezze [ cioè tutte quelle cose che Google da solo non può fare ]
Si occupa di diritto Civile ed, in particolare, di diritto Bancario e Finanziario 6 giorni su 7 (alcune volte 7 giorni su 7). Appassionato di tutto ciò che ha a che fare con il diritto ed i numeri, individua soluzioni anche dove non ci sono.
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