Arriva la notifica di un decreto ingiuntivo. Prima di decidere se proporre opposizione, quasi tutti fanno la stessa domanda: quanto mi costa?

È una domanda legittima e concreta, che merita una risposta altrettanto concreta. Le spese del giudizio di opposizione dipendono da tre variabili:

A) il valore della causa,

B) l’esito del giudizio

C) le scelte processuali compiute nel corso del procedimento.

Conoscere queste variabili in anticipo non elimina l’incertezza tipica di ogni giudizio, ma consente al debitore di valutare con cognizione di causa se il costo dell’opposizione è proporzionato al risultato che può ragionevolmente attendersi.

Questo articolo spiega come si calcolano le spese legali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi le paga in caso di vittoria o sconfitta, quali sono i costi fissi da anticipare e quando il giudice può decidere di compensarle tra le parti.

Le componenti del costo: spese vive e compenso dell’avvocato

Il costo complessivo dell’opposizione si compone di due voci distinte.

  1. La prima è il contributo unificato, che è una tassa giudiziaria da versare al momento dell’iscrizione a della causa in Tribunale.
  2. La seconda è il compenso da versare al proprio avvocato, che dipende dall’accordo con il professionista incaricato e dai parametri tabellari previsti dal DM n. 55/2014 e successive modifiche.

Il contributo unificato si calcola sul valore della causa, che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo coincide con l’importo ingiunto.

Rispetto ad una causa ordinaria, il contributo unificato nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo è ridotto del 50%.

A questi importi c’è da aggiungere una marca da Bollo da €.27,00 a titolo di diritti di segreteria.

Esempio: Decreto Ingiuntivo da €.15.000,00

Contributo Unificato €.118,50 + Marca da Bollo €.27,00

Totale = €.145,50

Queste sono le spese vive da versare per iscrivere il Giudizio di opposizione in Tribunale.

Si tratta di importi fissi, da versare indipendentemente dall’esito del giudizio e non rimborsabili se si perde.

Il compenso dell’avvocato è invece variabile. Il DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, stabilisce i parametri medi per ciascuna fase del giudizio di cognizione ordinaria: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale. Per un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, i parametri medi tabellari si attestano complessivamente intorno a 3.000-4.500 euro per l’intero giudizio di primo grado. Per cause di valore superiore, i parametri aumentano proporzionalmente. L’avvocato tuttavia può concordare con il cliente un compenso superiore o inferiore ai parametri tabellari, purché tale accordo sia formalizzato per iscritto.

Il principio della soccombenza: chi perde paga

La regola generale è stabilita dall’art. 91 c.p.c.: il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vincitrice. Le spese liquidate comprendono il contributo unificato, le spese di notifica, i diritti di cancelleria e il compenso dell’avvocato della parte vincitrice, calcolato secondo i parametri del DM 55/2014.

In concreto: se il debitore propone opposizione e vince, il creditore viene condannato a rimborsargli le spese del giudizio, incluso il compenso del suo avvocato. Se il debitore propone opposizione e perde, viene condannato a pagare le spese del giudizio in favore del creditore, in aggiunta all’importo già ingiunto con il decreto.

Questo è il profilo che il debitore deve valutare con più attenzione prima di decidere se opporsi. Un’opposizione mal fondata, proposta senza argomenti difensivi seri, può trasformarsi in un aggravio significativo: alle somme già dovute si aggiungono le spese legali del creditore, calcolate secondo gli stessi parametri tabellari. Su una causa di 20.000 euro, le spese di soccombenza possono aggiungere altri 3.000-4.500 euro al debito finale.

Le spese nel procedimento monitorio originario

Il decreto ingiuntivo contiene già la liquidazione delle spese della fase monitoria, ovvero il compenso che il creditore ha sostenuto per ottenere il decreto. Se il debitore non si oppone, quelle spese fanno parte del titolo esecutivo e vengono recuperate insieme al credito principale. Se il debitore si oppone e vince, il giudice revoca il decreto e condanna il creditore a restituire anche quelle spese già liquidate nel monitorio. Se il debitore si oppone e perde, le spese del monitorio si sommano a quelle del giudizio di opposizione.

La compensazione delle spese: quando il giudice non condanna nessuno

L’art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensare le spese tra le parti, in tutto o in parte, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da esplicitare nella motivazione. La Riforma Cartabia ha modificato questa norma, rendendo più stringente il requisito della motivazione: il giudice non può più limitarsi a richiamare la complessità della causa o la novità delle questioni trattate, ma deve indicare le ragioni specifiche che giustificano la compensazione.

Nella pratica, la compensazione ricorre quando il giudice accoglie l’opposizione solo in parte, riducendo l’importo ingiunto ma non eliminando il credito. In questi casi è frequente che il giudice compensi le spese proporzionalmente alla parte di domanda accolta e a quella rigettata. La compensazione ricorre anche quando la controversia ha riguardato questioni giuridiche genuinamente incerte, su cui la giurisprudenza non aveva ancora fornito risposte definitive.

Per il debitore opponente, la compensazione è un risultato parziale: non ottiene il rimborso delle proprie spese legali, ma non viene nemmeno condannato a pagare quelle del creditore. Il costo dell’opposizione rimane a suo carico, senza aggravio ulteriore.

La condanna aggravata per lite temeraria: quando si paga di più

L’art. 96 c.p.c. prevede la responsabilità aggravata per lite temeraria: se il giudice accerta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, può condannarla al risarcimento del danno in favore della controparte, in aggiunta alle spese di soccombenza ordinarie. Il giudice può anche condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Nella prospettiva del debitore opponente, questo profilo è rilevante in due direzioni opposte. Da un lato, un’opposizione proposta senza alcun fondamento giuridico e con il solo scopo di ritardare l’esecuzione espone il debitore al rischio di condanna ex art. 96: oltre alle spese ordinarie, il giudice può aggiungere una somma a titolo di risarcimento. Dall’altro, se il creditore ha ottenuto il decreto in modo scorretto, ad esempio producendo documentazione falsa o incompleta in malafede, il debitore vittorioso può chiedere la condanna del creditore ai sensi dello stesso art. 96.

Come valutare la convenienza economica dell’opposizione

La valutazione economica dell’opposizione richiede di mettere in relazione tre elementi: la probabilità di successo stimata sulla base degli argomenti difensivi disponibili, il costo dell’opposizione in caso di sconfitta e il beneficio in caso di vittoria (Leggi anche QUI).

Se la probabilità di successo è alta, l’opposizione conviene quasi sempre: il creditore viene condannato a rimborsare le spese, e il debitore ottiene la revoca del decreto o la riduzione dell’importo dovuto. Se la probabilità di successo è bassa, l’opposizione può trasformarsi in un aggravio: alle somme già dovute si aggiungono le spese di soccombenza, e il creditore parte con un vantaggio ulteriore.

Un’altra variabile da considerare è la posizione del creditore NPL. Le società che acquistano portafogli di crediti deteriorati hanno acquistato il credito a un prezzo molto inferiore al valore nominale. Questo significa che hanno margine per trattare. Un’opposizione seria, con eccezioni fondate sulla catena di cessione o sulla prescrizione, può essere lo strumento che apre la strada a una negoziazione a condizioni migliori di quelle che il creditore avrebbe accettato senza il giudizio.

Conclusioni

Le spese legali nell’opposizione a decreto ingiuntivo non sono un ostacolo insormontabile, ma vanno calcolate con onestà prima di decidere. Chi vince viene rimborsato; chi perde paga il doppio.

La valutazione corretta richiede di partire dagli argomenti difensivi disponibili, non dalla speranza che qualcosa vada storto per il creditore. Un’opposizione fondata su eccezioni serie, costruita sui documenti giusti, ha buone probabilità di produrre un risultato positivo che copre ampiamente il costo del giudizio. Un’opposizione generica e dilatoria è quasi sempre un errore economico, oltre che processuale.

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