Dopo il Giudice di Pace anche il Tribunale Bruzio, in grado di Appello, ha confermato che le multe elevate per il passaggio nelle zone a traffico limitato sono illegittime a vanno annullate.

Comune di Cosenza ancora soccombente sulle Zone a traffico limitato. La vicenda inizia nel 2018 con il ricorso di un cittadino innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, avente ad oggetto l’annullamento dei verbali elevati dalla Polizia Municipale a causa dell’accesso non autorizzato in una ZTL – zona a traffico limitato.

Il Giudice di Pace di Cosenza, nella persona del Dott. Tocci Francesco, con Sentenza emessa il 23.01.2019, in accoglimento del ricorso, aveva dato ragione al cittadino ed annullato i verbali, in considerazione del riscontrato mancato rispetto dei limiti minimi di visibilità della segnaletica e della ambiguità della dicitura “varco attivo“.

Avevamo parlato dei motivi di impugnazione in questo articolo a cui si rimanda.

Il Comune di Cosenza proponeva appello in Tribunale, deducendo l’erroneità della sentenza in ordine al dettato dell’art. 79 del regolamento esecutivo del C.d.S., essendo la misura di metri 80 prevista al comma 3 per la visibilità della segnaletica, una misura “massima indicativa” e facendo rilevare la correttezza della dicitura ‘varco attivo’/’varco non attivo’,

Ebbene il Tribunale di Cosenza, Sez. I Civile, con la Sentenza n. 979/2020 pubbl. il 09/06/2020 (Est. Dott.ssa Lucia Angela Marletta) ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Cosenza avverso la sentenza del Giudice di Pace e, per l’effetto, ha confermato la sentenza impugnata; con condanna del Comune alle spese di giudizio.

Il Tribunale, tra i vari motivi, ha ritenuto assorbente la inidoneità della segnaletica predisposta dal Comune per segnalare la presenza della Zona a traffico limitato (ZTL), in quanto collocata a distanza inferiore (80 metri) allo spazio di avvistamento prescritto.

Il Tribunale ha infatti osservato come “risulta chiaro che la distanza di mt. 80 prevista per i segnali di prescrizione, quale quello qui in oggetto, è prescritto dalla norma quale misura minima. Il Comune di Cosenza inoltre non ha fornito documentazione che consenta di verificare la corretta collocazione di segnali di avviso della Zona a Traffico limitato, idonei a consentire una visibilità di mt. 80, rispetto alla zona interessata dal divieto, non essendo in atti rilievi fotografici sul punto. Il Comune di Cosenza, inoltre, con riferimento alla possibilità di ridurre lo spazio di avvistamento di cui al comma 4^, non ha fornito la prova di avere collocato precedente segnale ‘identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all’articolo 83

Il Tribunale non ha affrontato l’altro motivo di ricorso: la idoneità della dicitura “Varco attivo” per segnalare la presenza della ZTL.

Anche da questo punto di vista, tuttavia, si ritiene che la segnaletica non fosse certamente idonea allo scopo. Il termine “varco”, infatti, è sinonimo di passaggio, di via libera, di transito. E quindi, come lamentato da numerosi cittadini, “varco attivo” potrebbe essere interpretato come “passaggio libero” “via libera”.

Da ultimo, si osserva come tale dicitura sia stata modificata con l’ultimo aggiornamento  delle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” pubblicate dal Ministero dei Trasporti in data 28.06.2019, consultabili QUI.

Il M.I.T. ha comunicato ai comuni la necessità di modificare la dicitura “Varco attivo” in “ZTL attiva”, confermando in tal modo l’ambiguità della vecchia dicitura.

Resta inteso che il Comune di Cosenza si è subito adeguato alle nuove disposizioni, dunque i “nuovi” verbali non possono più essere impugnati sulla base dei medesimi motivi.

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