Segnaliamo un’importante pronuncia ottenuta dallo studio nell’ambito di una opposizione a cartella esattoriale.
Il Tribunale Ordinario di Paola, con Sentenza n. 310 del 27 marzo 2026 ha accolto l’opposizione proposta dal nostro cliente avverso la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione per conto di Invitalia S.p.A., disponendone l’annullamento e condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite
La Vicenda
Il nostro cliente aveva ricevuto, in data 03 marzo 2022, una cartella di pagamento con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione gli intimava il versamento della somma di euro 15.799,67, richiesta da Invitalia S.p.A. a seguito della revoca di agevolazioni finanziarie erogate in forza di un contratto stipulato nel 2003.
Il problema era evidente fin dalla prima lettura degli atti: il cliente non aveva mai ricevuto né la comunicazione formale di revoca delle agevolazioni tramite raccomandata a/r, né l’ingiunzione di pagamento emessa da Invitalia nel 2016, sulla quale la cartella era fondata. In sostanza, gli veniva chiesto di pagare una somma sulla base di un titolo di cui non aveva mai avuto conoscenza.
Lo studio ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., eccependo la nullità della cartella per mancata notifica degli atti prodromici, la violazione dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti richiamati, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, in via ulteriore, l’intervenuta prescrizione decennale del credito.
Invitalia si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza territoriale del Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Roma, in forza di una clausola contrattuale. Agenzia delle Entrate Riscossione ha anch’essa eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere estranea alla formazione del ruolo.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella sin dalle prime battute del giudizio, bloccando quindi qualsiasi azione esecutiva per tutta la durata del processo.
La Sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Paola ha respinto tutte le eccezioni preliminari dei convenuti.
Sul difetto di legittimazione passiva, il Tribunale ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di opposizione a cartella esattoriale, quando vengono contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall’ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio, con condanna in solido alle spese in caso di accoglimento dell’opposizione (Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
Sull’incompetenza territoriale, il Tribunale ha chiarito che il foro delle cause di opposizione all’esecuzione è inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., con la conseguenza che la clausola contrattuale invocata da Invitalia non poteva validamente derogarlo.
Sull’eccezione di prescrizione, la stessa è stata respinta: la comunicazione di revoca del finanziamento, recapitata a mezzo raccomandata a/r il 31 ottobre 2013, ha validamente interrotto il decorso del termine decennale, e la cartella opposta è stata notificata entro il successivo decennio.
Nel merito, tuttavia, l’opposizione è stata accolta su un punto decisivo: Invitalia ha prodotto in giudizio l’ingiunzione di pagamento del 2016, ma non ha fornito alcuna prova della sua avvenuta notifica al debitore. Il Tribunale ha rilevato che l’art. 479 c.p.c. subordina la legittimità dell’avvio dell’esecuzione alla previa notifica del titolo esecutivo e del precetto. In assenza di tale prova, il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella non risultava validamente formato nei confronti del debitore. Su questo presupposto, il Giudice ha disposto l’annullamento della cartella, con assorbimento di ogni altra questione.
Il Tribunale di Paola ha quindi annullato la cartella di pagamento e condannato Invitalia S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite
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