Il Tribunale Bruzio, in accoglimento delle difese dell’Avv. Luca Barone, rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito alla massiccia cessione di crediti da parte degli istituti bancari. In gergo tecnico si parla di attività di “cartolarizzazione“, per indicare, appunto, la cessione “in blocco” di crediti deteriorati, con contestuale emissioni di titoli negoziabili sul mercato.

Tali crediti vengono acquistati da società appositamente costituite (Special Purpose Vehicle, SPV) che andranno materialmente ad avviare le azioni legali per il recupero del credito nei confronti dei debitori.

Proprio questo è l’ultimo caso affrontato dallo studio e portato alla cognizione del Tribunale di Cosenza.

Il Cliente riceveva nel mese di febbraio un decreto ingiuntivo da parte della società di recupero crediti sulla base di un rapporto ceduto dalla Banca.

In realtà, il credito aveva addirittura subito due passaggi:

  • dalla banca A alla società di recupero B;
  • dalla società di B alla società di recupero C.

Ricevutà la notifica del decreto ingiuntivo è stato proposta opposizione nel termine di 40 giorni.

Tra i vari motivi di opposizione è stata sollevata la eccezione di carenza di legittimazione attiva, processuale e sostanziale, da parte della società di recupero. In altri termini, è stato contestato il diritto del sedicente creditore ad avviare l’azione di recupero del credito poiché non erano stati inseriti nel fascicolo i due contratti di cessione.

La società di recupero si costitutiva in giudizio e asseriva di aver proceduto alla pubblicazione della notizia della cessione sulla Gazzetta ufficiale, per come previsto dall’art. 58 comma 2 del Testo Unico bancario, ai sensi del quale “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana“.

Alla luce di tali difese, tuttavia, l’Avv. Barone replicava che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non era possibile comprendere con certezza che nel portafoglio dei crediti ceduti, vi rientrasse proprio quello relativo al cliente.

La decisione del Tribunale di Cosenza

Ebbene il Tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, con ordinanza del 30/06/2020 così disponeva :”[ …] ritenuto che sia preclusa la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso il rilievo che assume, in via preliminare, la questione relativa alla prova della primigenia cessione del credito, avuto riguardo al soggetto con cui l’opponente ha stipulato il contratto, come documentato in atti, ed il soggetto che, secondo la prospettazione dell’opposta, ha ceduto il credito [ …] Disattende la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione“.

Dunque, il Tribunale ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione da parte della banca e si dovrà attendere la fine del giudizio per fare chiarezza sulla vicenda.

La decisione si presenta particolarmente rilevante, in quanto sono tantissimi gli istituti di credito che hanno fatto ricorso al meccanismo della cessione nel corso degli anni.

Dunque, anche da questo punto di vista, è sempre necessario prestare maggiore attenzione quando si riceve una richiesta di pagamento per verificare la effettiva identità del creditore.

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