Arriva il decreto ingiuntivo. La data del contratto è vecchia di dieci, dodici, forse quindici anni. La banca o la società di recupero crediti che ha acquistato il credito richiede una somma che il debitore non paga da anni. La prima domanda da porsi, prima ancora di valutare qualsiasi altra eccezione difensiva, è questa: il credito esiste ancora sul piano giuridico, o si è prescritto (estinto)?
La prescrizione è uno dei motivi di opposizione più sottovalutati in materia bancaria e NPL ma, se fondato, può portare all’azzeramento totale della posizione debitoria (leggi la anche l’articolo “Opposizione a decreto ingiuntivo: guida pratica per il debitore” QUI).
I crediti ceduti nei portafogli di sofferenze hanno spesso una storia lunga: sono stati originati anni prima, sono rimasti insoluti per lungo tempo, e sono passati di mano più volte prima che qualcuno decidesse di agire in giudizio. In questo arco di tempo, il termine di prescrizione può essere decorso integralmente e, se nessun atto interruttivo valido è stato notificato al debitore, il creditore che ottiene il decreto ingiuntivo non ha più titolo per esigere nulla.
Questo articolo spiega come funziona la prescrizione nei crediti bancari, quali sono i termini applicabili, cosa vale come atto interruttivo e come il debitore può far valere questa eccezione nel giudizio di opposizione.
Cos’è la prescrizione e perché estingue il credito
La prescrizione è l’istituto giuridico disciplinato dagli artt. 2934 e seguenti del codice civile, in forza del quale il diritto si estingue per effetto del mancato esercizio protratto nel tempo. Lo scopo è quello di garantire certezza nei rapporti giuridici: chi è titolare di un diritto e non lo esercita per un periodo sufficientemente lungo perde la possibilità di farlo valere in giudizio.
Attenzione. La prescrizione non opera automaticamente: deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene. Il giudice non può rilevarla d’ufficio nel giudizio di cognizione ordinaria.
Questo significa che il debitore che non eccepisce la prescrizione nell’atto di citazione in opposizione rinuncia di fatto a questo strumento difensivo, anche se il termine era abbondantemente decorso. L’eccezione va sollevata con chiarezza, indicando il termine applicabile, la data di decorrenza e l’assenza di atti interruttivi validi.
Un punto spesso frainteso: la prescrizione del credito non significa che il debito non sia mai esistito. Significa che il creditore ha perso il diritto di esigerne il pagamento in via giudiziale in quanto è passato troppo tempo.
Se il debitore paga spontaneamente un credito prescritto, il pagamento è valido e non può essere ripetuto: la prescrizione è un’eccezione di natura processuale, non una dichiarazione di inesistenza del debito.
I termini di prescrizione nei crediti bancari
Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Si applica ai crediti derivanti da contratti bancari in generale: mutui, aperture di credito, finanziamenti personali, leasing. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che nella maggior parte dei casi coincide con la scadenza dell’ultima rata o con la data in cui la banca ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e ha reso esigibile l’intero debito.
Per i contratti di conto corrente bancario, il dies a quo della prescrizione è stato oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale, risolto dalla Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010: la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme indebitamente addebitate decorre dalla data di chiusura del conto, non da ciascuna singola annotazione.
Esistono poi crediti soggetti a termini di prescrizione breve. I crediti derivanti da prestazioni periodiche — come i canoni di locazione finanziaria o i corrispettivi periodici di certi contratti di servizio — si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. Le somme liquidate con sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato si prescrivono invece in dieci anni, indipendentemente dal termine originario del credito: questo è un profilo rilevante quando il creditore agisce in esecuzione su un titolo giudiziale molto vecchio.
Il credito NPL e la decorrenza della prescrizione
Nei portafogli NPL, la questione si complica perché il credito ha cambiato titolare più volte. La cessione del credito non interrompe né sospende la prescrizione: il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica del cedente, con il termine che continua a decorrere dalla stessa data. Se alla data della cessione mancavano due anni alla prescrizione, il cessionario ha due anni per agire, non dieci.
Un errore diffuso consiste nel ritenere che la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58 TUB per le cessioni in blocco, abbia efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti del debitore ceduto. Non è così. La pubblicazione in Gazzetta vale come notifica ai fini dell’opponibilità della cessione, non come atto interruttivo della prescrizione. Per interrompere la prescrizione serve un atto diretto nei confronti del debitore, nelle forme previste dalla legge.
Cosa interrompe la prescrizione: gli atti validi e quelli non validi
L’art. 2943 c.c. elenca gli atti che interrompono la prescrizione: la notifica dell’atto con cui si inizia un giudizio, il ricorso depositato davanti al giudice, il precetto e ogni atto equivalente che manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di esercitare il proprio diritto nei confronti del debitore.
L’interruzione fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla data dell’atto interruttivo. Se quindi il creditore ha inviato un atto interruttivo valido otto anni fa e poi non ha fatto più nulla, il termine riparte da quella data e potrebbe essere decorso di nuovo.
Le lettere di messa in mora, le diffide stragiudiziali, le comunicazioni di sollecito inviate dal creditore o dalla società di recupero crediti interrompono la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che siano indirizzate al debitore e contengano una manifestazione inequivoca della volontà di esigere il credito.
Una comunicazione generica che informa il debitore della cessione del credito senza intimare il pagamento non ha efficacia interruttiva.
Ovviamente la documentazione degli atti interruttivi va esaminata con molta attenzione in quanto, spesso, può risultare carente.
Come eccepire la prescrizione nell’opposizione al decreto ingiuntivo
L’eccezione di prescrizione va sollevata nell’atto di citazione in opposizione, con la massima chiarezza possibile (leggi QUI).
La struttura argomentativa è la seguente: indicazione del contratto originario e della data di scadenza o di decadenza dal beneficio del termine; calcolo del termine di prescrizione applicabile; verifica degli atti interruttivi prodotti dal creditore; conclusione sulla maturazione della prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo.
L’onere della prova si distribuisce tra le parti in modo preciso. Il debitore deve allegare la decorrenza del termine, indicando la data da cui ritiene che la prescrizione abbia cominciato a decorrere. Il creditore deve provare di aver compiuto atti interruttivi validi entro il termine. Se il creditore non produce questa documentazione, o se la documentazione prodotta è insufficiente, l’eccezione va accolta.
Nella pratica dei giudizi di opposizione a decreti fondati su crediti NPL, non è infrequente che il fascicolo del creditore contenga solo gli estratti conto e il contratto originario, senza traccia degli atti interruttivi nel corso degli anni. In questi casi, l’eccezione di prescrizione può essere l’argomentazione più solida disponibile, più ancora delle questioni sulla catena di cessione o sulla validità delle clausole contrattuali.
I punti deboli dell’eccezione di prescrizione
Sarebbe scorretto presentare questa eccezione come sempre vincente. Ci sono profili che il debitore deve valutare con onestà prima di costruire la difesa sull’estinzione del credito per prescrizione.
Il primo profilo critico riguarda la ricognizione del debito. Se il debitore ha in qualsiasi momento riconosciuto l’esistenza del debito, anche implicitamente, la prescrizione si interrompe ai sensi dell’art. 2944 c.c. Una proposta di saldo e stralcio formulata dal debitore, una domanda di rateizzazione, un pagamento parziale: tutti questi atti valgono come riconoscimento del debito e azzerano il termine di prescrizione già maturato.
Il secondo profilo riguarda la difficoltà di ricostruire con precisione la catena degli atti interruttivi nel tempo. Se il credito ha vent’anni di storia e ha cambiato più titolari, recuperare tutta la documentazione richiede tempo e la collaborazione di soggetti che potrebbero non averla. Il creditore che ha acquistato il portafoglio NPL potrebbe non avere la documentazione completa, ma potrebbe anche produrla in corso di causa dopo averla richiesta al cedente.
Conclusioni
La prescrizione è uno strumento difensivo reale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e NPL, ma richiede un’analisi precisa della documentazione: date di scadenza, atti interruttivi, eventuali riconoscimenti del debito.
Non è un’eccezione che si solleva genericamente nella speranza che funzioni: va costruita sui documenti, con un calcolo verificabile del termine e una verifica puntuale di tutto ciò che il creditore ha fatto nel tempo per conservare il proprio diritto.
Chi la solleva senza questa base documentale rischia di vederla rigettata; chi la costruisce correttamente può ottenere la revoca del decreto su un presupposto che non richiede perizie tecniche né consulenze specialistiche, ma solo una lettura attenta delle date.
Hai ricevuto o temi di ricevere un decreto ingiuntivo per un debito vecchio di anni? Prima di decidere se opporti, vale la pena verificare se il credito è ancora esigibile. Compila il modulo indicando l’anno del contratto, l’importo richiesto e il nome del creditore: valutiamo insieme se la prescrizione è maturata.



[Chi è Luca Barone ?]
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