Com’è ben noto la situazione debitoria che buona parte di cittadini italiani ha con il fisco non è sicuramente delle più idilliache.

Tante infatti sono le pendenze di ciascuno nei confronti di Comuni, Regioni, Fisco, Inps che sono in attesa di essere messe in esecuzione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (EX EQUITALIA) mediante le diverse procedure esecutive previo avvio delle procedure cautelari.

Ma andiamo con ordine.

Una volta che il cittadino ha ricevuto la cartella di pagamento, ossia l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione (Ex Equitalia) invia su incarico di Comuni, di Regioni, del Fisco e dell’Inps per recuperare le somme dovute dai contribuenti, può pagare il debito entro 60 giorni dal ricevimento.

Ma in molti casi, specialmente in periodi di crisi economiche, il cittadino è costretto ad omettere il pagamento delle cartelle.

È in tale situazione che, trascorsi i 60 giorni, la cartella notificata diventa esecutiva per mancato pagamento o per mancata opposizione.

A questo punto l’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ex Equitalia) può azionare due strade per poter mettere in esecuzione le cartelle esecutive:

  1. Procedure cautelari
  2. Procedure esecutive

Le procedure cautelari sono procedure strumentali a garantire la tutela del credito affidato ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Esse si dividono in due tipologie:

  • fermo amministrativo del veicolo
  • ipoteca sugli immobili.

Sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola.

Le procedure esecutive, invece, prendono avvio con il pignoramento che può avere a oggetto somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione, che concede 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Le procedure esecutive variano a seconda dell’importo complessivo del debito e dalla natura del debitore e, pertanto, si dividono in:

  • pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili
  • pignoramento presso terzi (stipendi, pensioni etc etc)
  • pignoramento conti correnti (somme depositate presso conti correnti bancari)

Consigli utili

Il primo consiglio utile che bisogna dare ai lettori è quello di rivolgersi immediatamente ad un professionista specializzato ogni qualvolta si riceve la notifica di un atto da parte dell’ex Equitalia, poiché deve sapersi che spesso le somme richieste non sono dovute, in quanto prescritte o in quanto sono presenti delle irregolarità nelle procedure di riscossione.

Il secondo consiglio è quello di accedere agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ex Equitalia) e farsi rilasciare la documentazione che attesta la propria situazione debitoria complessiva e gli estratti di ruolo.

Questo è un passaggio importantissimo perché molte volte non si ha consapevolezza di aver debiti con l’erario per mancata ricezioni materiale di atti che in realtà sono stati notificati anche se in modo irregolare.

Successivamente, una volta ottenuta tutta la documentazione, sarà possibile ottenere una valutazione poiché, nella nostra esperienza sul campo, comprovata da diversi provvedimenti ottenuti, non mancano le occasioni di abbattere il debito.

Occorre evidenziare che a partire dal 1 settembre 2020 saranno notificati svariati atti di riscossione atteso che, con l’introduzione del D.L. n. 18/2020, emesso a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID-19, l’attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa fino al 31 Agosto 2020.

Quindi è palese che a partire dal 1 Settembre 2020 riprenderà regolarmente l’attività di riscossione.

È opportuno, pertanto, valutare la propria situazione debitoria e studiare una soluzione adeguata al fine di evitare spiacevoli sorprese come fermi amministrativi, pignoramenti di stipendi, pignoramenti di conti correnti che l’agente della riscossione può attivare.   

A cura dell’Avv. Roberto Principe

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