Con il Decreto “Sostegni bis” il Governo ha di fatto cancellato la portata della Sentenza “Lexitor” pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea e favorevole ai consumatori. Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alle modifiche di recente apportate all’art. 125 sexies del TUB.

Era prevedibile. Sin dal giorno della pubblicazione Legge n. 106/2021 del 23/07/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto “Sostegni bis”), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19.

Quella disposizione che ha modificato l’art. 125 Sexies T.U.B., prima o poi, sarebbe finita alla Corte Costituzionale e così è stato.

Ricostruzione storica: dal T.U.B. alla Sentenza “Lexitor”

Ma ripercorriamo molto brevemente le tappe di questa annosa vicenda :

  • L’ art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, introdotto con il D.lgs. n. 141/2010, che ha trasposto nell’ordinamento italiano Direttiva 2008/48/CE, stabiliva che «il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»
  • In Italia, anche alla luce delle circolari di Banca d’Italia che si sono susseguite nel corso del tempo, si è sempre effettuata una distinzione tra costi up front (es. spese istruttoria pratica) e costi recurring (es. costi assicurativi). In caso di esinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, al consumatore veniva rimborsata solo una quota parte dei costi recurring (NO costi up front). Per approfondire leggi QUI.
  • La Sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019 apre un vero e proprio Tsunami sulle Banche. Secondo la Corte, in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi senza alcuna distinzione : “il diritto [del consumatore] ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”. Oggetto di rimborso sono tutti i costi senza nessuna distinzione.
  • L’ art. 125-sexies del Testo Unico Bancario , essendo stato adottato per recperire la direttiva europea, deve essere interpretato alla luce della Sentenza Lexitor. Dunque, anche in Italia, cade la “classica” distinzione tra costi up-front e costi recurring.
  • In sostanza, significa che per milioni di contratti le banche hanno trattenuto somme che invece andavano restituite ai consumatori.
  • L’orientamento maggioritario dei Tribunali (Milano, Torino, Roma, Napoli), nonchè anche l’Arbitro bancario Finanziario, si schiera a favore dei consumatori nel riconoscere i principi della Sentenza Lexitor nel nostro ordinamento, condannando le Banche alla restituzione dei costi non rimborsati in sede di estinzione anticipata.

Il Decreto “Sostegni bis” . L’intervento “all’italiana” sul caso Lexitor.

E’ risaputo, l’Italia è un “popolo di Santi, poeti e navigatori“. Nessuno, tuttavia, poteva immaginare un intervento a gamba tesa del Governo che, mentre gli italiani erano al mare sotto l’ombrellone, cancellava di fatto i principi della Sentenza Lexitor, ponendosi al di sopra della Corte di Giustizia Europea e della maggioranza dei Tribunali.

L’art. 11 octies del decreto sostegni bis ha infatti riscritto l’art. 125 sexies T.U.B. prevedendo al comma 1 “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“.

Dunque l’applicazione dei principi della Sentenza Lexitor viene esplicitamente previsto solo per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione (luglio 2021).

E per i contratti stipulati prima ?

Ci ha pensato il comma 2 dell’art. 11 octies del decreto sostegni bis precedendo che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Ora, il richiamo alle disposizioni di Banca d’Italia, ha cancellato implicitamente i principi della Sentenza Lexitor, limitando il diritto al rimborso di tutti i costi solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge ed ecludendolo per i contratti stipulati prima.

Infatti, la Banca d’Italia ha abbandonato la distinzione tra costi up front e costi recurring solo con la comunicazione del 4 Dicembre 2019 (adottata appunto in seguito alla Sentenza Lexitor), mentre in precedenza aveva fatto sempre riferimento a tale distinzione.

Di conseguenza, tutti i contratti stipulati prima del 04 dicembre 2019 e per i quali non sono ancora decorsi 10 anni dalla estinzione anticipata, rimarrebbero al riparo dalla sentenza Lexitor che, di fatto, è stata scavalcata e posta nel nulla.

Tribunale di Torino: rimessione della questione alla Corte Costituzionale

Mentre tutte le banche erano intente a festeggiare il regalo del Decreto Sostegni, i commentatori più attenti, già da una prima lettura, avevano intravisto il possibile contrasto della norma con la costituzione.

Non stupisce dunque che, Il Tribunale Ordinario di Torino, I Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott. Enrico Astuni, con ordinanza del 2 novembre 2021, abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli arti. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale, nella predetta ordinanza, osserva come “Anche a seguire, comunque, il diverso indirizzo giurisprudenziale che non ammetteva la possibilità di un’interpretazione dell’art. 125-sexies (previgente) secondo il principio espresso dalla Corte di Giustizia, resta il fatto che l’attuale testo dell’art. 125-sexies recespisce chiaramente la Sentenza e che il comma 2 dell’art. 11-octies, introducedno una differenza di trattamento non giustificata dalle fonti europee, tra contratti anteriori e successivi al 25 luglio 2021, risulta discrimniatorio e sospetto di illegittimità costituzionale anche ai sensi dell’art. 3 Cost.. Il secondo periodo del secondo comma non può essere, evidentemente, mantenuto in alcuna sua parte essendo in radicale conflitto con le fonti europee (art. 16 direttiva, Lexitor), mentre il primo periodo del secondo comma, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge” i principi espressi dalla Sentenza Lexitor.

Parola dunque alla Corte Costituzionale. Comunque andrà a finire, almeno a parere di chi scrive, risulta biasimabile l’atteggiamento del Governo che, come se nulla fosse, inserisce una disposizione di tale portata nel Decreto Sostegni-Bis, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali e pone la questione di fiducia al parlamento.

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