L’avvio di un contenzioso contro Poste può nascondere delle insidie. Adottando gli opportuni accorgimenti è possibile evitare rischi.

A seguito delle numerose trasmissioni radio televisive che si sono occupate della questione del rimborso dei buoni fruttiferi postali, e delle tante domande pervenute, ho ritenuto opportuno fare alcune precisazioni.

Innanzitutto se hai letto i miei precedenti articoli – in caso contrario ti invito a consultare l’apposita Sezione dedicata – saprai bene come la penso sul fatto avviare contestazioni contro Poste italiane relativamente ai buoni fruttiferi e della estrema cautela da adottare.

Prima di entrare nel merito della questione, faccio una piccola premessa: con questo post non intendo spaventare o scoraggiare nessuno (ognuno è libero di fare ciò che vuole ed affidarsi a chi vuole) ma solamente invitare tutti i risparmiatori ad una maggiore prudenza nell’avviare tale tipologia di azioni.

Andiamo con ordine. Ho accennato a diversi programmi radio televisivi che si sono occupati della vicenda del rimborso dei buoni fruttiferi postali. In molti casi, ho notato una certa leggerezza nel trattare l’argomento, quasi facendo intravedere il rimborso da Poste come un qualcosa di automatico. Facile come compilare un bollettino postale (appunto) !

Oggi, invece, ho intenzione di aggiungere ulteriori informazioni spesso sottovalutate o, peggio ancora, ignorate.

Dunque, pur ammettendo che si ritengano sussistenti i presupposti per reclamere maggiori rendimenti relativi a buoni fruttiferi, sopratutto con riferimento ai Buoni fruttiferi della Serie Q/P, vi sono due alternative:

A) Ricorso alla Giustizia Ordinaria

Si tratta della possibilità di avviare un’azione in Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore della somma che si va a contestare. La questione è molto dibattuta e, a differenza di quanto sostenuto dai meno informati, ancora aperta. In altri termini vi sono moltissime sentenze che hanno dato ragione ai risparmiatori ma anche delle sentenze che, al contrario, hanno dato ragione a Poste Italiane. Ad esempio, l’ultima Sentenza sui buoni fruttiferi serie Q/P è quella emessa dalla Corte d’Appello di Milano (Sentenza n. 5025 del 16.12.2019) che ha accolto totalmente la difesa di Poste e rigettato la richiesta dei risparmiatori di vedersi riconoscere dal 21° al 30° anno il rendedimento stampato originariamente sui buoni.

In conclusione, avviando una causa in Tribunale l’esito non è affatto scontato.

B) Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

Qui ci sarebbe da scrivere tanto, ed è proprio su tale versante che bisogna fare attenzione. I vari collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) stanno adottando delle Decisioni a favore dei rispramitori titolari di Buoni Fruttiferi della Serie Q/P, riconoscendo dal 21° al 30° anno le condizioni originariamente ripotate sul buono.

Tuttavia, per tutti coloro i quali non hanno esperienza o dimistichezza con tale organismo di risoluzione stragiudiziale, è necessario evidenziare che anche una decisione positiva, se non gestita in modo corretto, potrebbe trasformarsi in un boomerang.

Innanzitutto le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come una Sentenza di un Tribunale, dunque la Banca potrebbe anche decidere di non pagare ed ignorare completamente la Decisione. Ovviamente la notizia dell’inadempimento verrebbe pubblicata sul sito dell’Arbitro nonchè sugli organi di stampa, di conseguenza l’immagine e la reputazione di un intermediario “inadempiente” ne risentirebbero fortemente, con conseguenze sul mercato ben peggiori rispetto alla perdita economica. In effetti sono rare le notizie di un inadempimento, proprio per l’azione di “moral suasion” esercitata dall’ABF.

Purtroppo, ricevo spesso richieste di intervento da parte di risparmiatori quando l’azione è stata già avviata o comunque è ormai compromessa.

Lo spirito del post, si ribadisce, non è quello di gettare paure oppure ombre, in quanto si tratta di una possibilità remota. Tuttavia, atteso che ho visto casi di risparmiatori che hanno fatto “tutto da soli”, casi di “consulenti” improvvisati che hanno avviato tali azioni ignorando tutte le conseguenze, mi è sembrato doveroso effettuare tali precisazioni.

Ad ogni modo, si confida affinché, nel caso specifico dei Buoni Fruttiferi, Poste Italiane prenda atto dell’errore commesso e risarcisca i risparmiatori senza constringerli all’avvio di azioni giudiziarie.


Domande sull’argomento ? Chiedi all’avvocato. Inserisci i tuoi dati per essere ricontattato
Compilando questo modulo autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali. Per informazioni Consulta la nostra Privacy Policy

Comments are closed.