Poste Italiane ha trasformato i Buoni della “Serie AF” in Buoni della “Serie “AA1”, con condizioni fortemente peggiorative. I risparmiatori però non ne erano a conoscenza.

I titolari di buoni fruttiferi postali appartenenti alla “Serie AF” ed emessi dopo il 27.12.2000 stanno incontrando delle enormi difficoltà nella riscossione dei titoli.

I risparmiatori hanno fatto affidamento sulle condizioni riportate sui buoni. In particolare, sulla parte frontale del buono è riportata l’indicazione del relativo valore (es. Lire 500.000), nonché la dicitura “non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque Ufficio postale giusta la tabella a tergo”.

Sulla parte posteriore del buono compaiono, invece, la stampigliatura “SERIE AF” e l’indicazione che “l’importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto“ .

La tesi di Poste Italiane. I buoni appartengono ad una serie diversa.

Secondo Poste Italiane, invece, tali buoni apparterrebbero “automaticamente” alla “Serie AA1” sulla base del D.M. Tesoro del 19/12/2000.

L’ufficio postale, per giustificare tale modifica, al momento della emissione si limitava a mettere a disposizione dei clienti un foglio informativo ed andava ad aggiungere sul buono “Serie AF” due tratti di penna, accompagnati dalla scritta a mano “Serie AA1”.

Ora, il problema è che i Buoni della “Serie AA1” prevedono delle condizioni totalmente diverse. Innanzitutto, una durata di soli sei anni e un interesse lordo pari al solo 35% del capitale sottoscritto.

Le conseguenze della modifica operata da Poste

Tale trasformazione operata da Poste determina due conseguenze:

  • I titolari di Buoni “Serie AF“, se hanno già incassato il buono, hanno ricevuto una somma sicuramente inferiore rispetto a quella dovuta.
  • I titolari di Buoni “Serie AF“, se ancora non hanno incassato il buono, si vedranno negare il rimborso allo sportello perchè ritenuti ormai caduti in prescrizione da Poste Italiane (secondo Poste il buono avrebbe avuto una durata di 6 anni, a cui si aggiungono 10 anni come termine ordinario di prescrizione. Dunque un buono emesso nel 2001 sarebbe caduto in prescrizione nel 2017)

Le Possibili soluzioni. Come ottenere il rimborso dovuto

A questo punto i risparmiatori non hanno molte alternative. La prima cosa da fare è inoltrare un reclamo scritto a Poste Italiane. Nel caso in cui Poste dovesse rispondere negativamente, sarà possibile rivolgersi all’ABF ovvero alla Giustizia Ordinaria (Tribunale o Giudice di Pace), contestando le modalità con le quali Poste ha operato tale modifica. Aprire un contenzioso nei confronti di poste italiane non è operazione semplice. E’ sufficiente un semplice errore nella predisposizione degli atti o della strategia difensiva per pregiudicare l’esito della richiesta. Ne abbiamo anche parlato in questo articolo. Ecco cosa devi sapere:

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A cura del Dott. Stefano Lombardo

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