Si moltiplicano le segnalazioni di truffe compiute utilizzando assegni circolari clonati.

E’ sempre più frequente la truffa effettuata mediante la clonazione di un assegno circolare.

La truffa si concretizza nell’ambito di una compravendita tra privati, ed il soggetto raggirato può essere, a seconda dei casi, sia l’acquirente che il venditore di un bene.

Si premette che nel presente articolo non verranno analizzati i profili penali della vicenda, ma solo le possibili soluzioni per ottenere dal punto di vista civilistico il risarcimento dei danni subiti, e dunque qualora si ravvisi una leggerezza da parte delle banche coinvolte nell’incasso dell’assegno circolare contraffatto.

Vediamo come funziona la truffa, distinguendo i due casi.

1) Quando il soggetto truffato è l’acquirente del bene

La truffa viene studiata così: il venditore (truffatore) pubblica on line su portali specializzati l’annuncio per la vendita di un bene (auto, orologio, ecc. ) a prezzi fortementi vantaggiosi ed allettanti.

L’acquirente (vittima della truffa) vede l’annuncio e contatta il venditore. I due iniziano la trattativa: si mettono d’accordo sul prezzo, e sulla data della consegna del bene. Il venditore, a questo punto, chiede che il pagamento venga effettuato mediante la consegna di un assegno circolare. L’affare è concluso. L’acquirente si reca presso la propria banca e chiede l’emissione dell’assegno circolare non trasferibile pari all’importo pattuito.

Tuttavia, qualche giorno prima dello scambio il venditore (truffatore) contatta l’acquirente e dice di aver ricevuto altre offerte per il bene messo in vendita, dunque se il compratore è realmente interessato deve mandare la prova di aver fatto emettere l’assegno circolare. Qui scatta la truffa. Il venditore chiede l’invio di una foto dell’assegno tramite whatsapp, mail, Facebook ecc., a conferma della serietà dell’intenzione di acquisto. L’acquirente, in assoluta buona fede, invia la foto (pensando che comunque l’assegno circolare rimane sempre in mano sua, quindi non può succedere nulla). Il giorno dell’appuntamento il venditore non si presenta. Telefono staccato. Eventuali profili social scomparsi. L’acquirente rimane deluso, ma almeno – così pensa – non ha perso nulla.

Con l’assegno circolare in mano il deluso acquirente ritorna presso la sua banca e chiede che il titolo venga annullato e il relativo importo riaccreditato sul proprio conto corrente. L’operatore allo sportello riceve l’assegno rassicurando la vittima. Dopo qualche giorno l’amara sorpresa : l’assegno è stato clonato e già portato all’incasso dal truffatore presso un’altra banca. I soldi sono stati dunque persi. Ma come è possibile? Il truffatore grazie ad una semplice foto è riuscito a carpire i dati dell’assegno, clonarlo e portarlo all’incasso.

2) Quando il soggetto truffato è il venditore del bene

In questo caso le parti si invertono, ma al centro del raggiro c’è sempre un assegno circolare clonato. La vittima della truffa è il soggetto che decide di vendere un proprio bene (ad esempio un orologio di valore). Pubblica l’annuncio on line e viene contattato da un potenziale acquirente, molto interessato, che vuole pagare con un assegno circolare.

Lo scambio addirittura può avvenire presso la banca del venditore. I due entrano e mostrano l’assegno circolare all’impiegato il quale rassicura il venditore sulla validità (apparente) del titolo. Si può procedere. Il Venditore (vittima della truffa) versa sul proprio conto corrente l’assegno circolare e consegna l’orologio all’acquirente che saluta e si dilegua velocemente.

Qualche giorno dopo l’amara sorpresa. La banca contattata il venditore e gli comunica che l’assegno versato era contraffatto, dunque il denaro non può essere accreditato.

La vittima della truffa, dunque, ha perso definitivamente il bene e non ha ricevuto alcuna somma di denaro.

Come si realizza la Truffa: la procedura “check truncation

Abbiamo visto come l’assegno circolare possa essere “clonato” e portato all’incasso anche se l’originale del titolo rimanga in possesso del soggetto truffato.

Tutto ciò è reso possibile grazie alla procedura denominata “check truncation“, con la quale la banca che ha emesso l’originale dell’assegno e la banca che va a negoziare il clone si scambiano (solo) informazioni.

In particolare, la procedura “check truncation“, utilizzata per accorciare i tempi di pagamento, permette alla banca che negozia l’assegno circolare (negoziatrice) di chiederne il pagamento alla banca che lo ha emesso (emittente), mediante l’invio di un semplice messaggio elettronico che contiene gli estremi essenziali dell’assegno. In buona sostanza, la banca che va a negoziare l’assegno circolare non invia materialmente il titolo in originale alla banca che lo ha emesso, ma trasmette alla stessa soltanto un flusso di dati.

E’ ovvio che se da un lato tale procedura riduce i tempi ed i costi legati al trasporto degli assegni, dall’altro costituisce il terreno fertile per male intenzionati truffatori.

Proprio per tale motivo, nel corso del tempo, sono state introdotte delle apposite cautele anti frode.

Ci riferiamo, in particolare, alle regole di condotte introdotte dalla Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014, la quale stabilisce che “con particolare riferimento all’informazione relativa al “numero assegno” si precisa che le nuove materialità dovranno recare tale informazione con tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e magnetica (codeline). Tali numerazioni sono poste una sopra l’altra su tre livelli e le cifre devono risultare allineate in verticale, in modo da poter consentire un facile raffronto sulla coerenza delle tre numerazioni

Successivamente la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 ha previsto l’obbligo per le banche che negoziano un assegno circolare di provvedere alla lettura del QR Code (il Data Matrix da inserire è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell’immagine e che deve essere sempre presente sui nuovi assegni a partire dal 01 luglio 2016). Dopo la lettura la banca negoziatrice deve segnalare alla banca emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza” .

Per ultimo, con la Circolare ABI – Serie Tecnica n. 12 – 4 luglio 2018 è stata introdotta a partire dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negoziatori) la nuova procedura inter-bancaria Check Image Truncation, che prevede lo scambio di immagini e non solo di dati.

La vittima della truffa ha delle responsabilità ?

Oltre al danno la beffa !! come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la truffa dell’assegno circolare è resa possibile dal comportamento delle banche coinvolte e dalla mancanza di accurati controlli.

Molto spesso, tuttavia, il soggetto che ha subito la truffa viene “accusato” di aver avuto un comportamento imprudente e dunque di aver agevolato in qualche modo la truffa:

1 quando il soggetto truffato è l’acquirente si rimprovera allo stesso di aver inviato la foto dell’assegno.

2 quando il soggetto truffato è il venditore si rimprovera di aver accettato l’assegno, e dunque di essersi fidato senza aver effettuato i dovuti controlli.

In casi simili, ad esempio, l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto un concorso di colpa del soggetto truffato (art. 1227 c.c.) ed ha dimezzato fino al 50% il risarcimento del danno nei confronti delle banche coinvolte.

A nostro avviso, invece, il soggetto truffato non ha nessuna colpa. Si prenda ad esempio il caso dell’invio della foto dell’assegno. Il titolo in originale, peraltro munito di clausola di non trasferibilità, rimane sempre in mano al cliente. Lo stesso è convinto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini previsti dalla Legge, non può certamente sospettare che un clone venga portato all’incasso.

Anche la Corte di Cassazione, recentemente, ha osservato come non vi sia alcuna responsabilità nel comportamento di un soggetto che spedisce tramite il servizio postale un assegno già compilato, che viene successivamente trafugato e portato all’incasso da soggetto diverso del beneficiario (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 1049 del 17 gennaio 2019). Ricade infatti sulla banca negoziatrice l’onere di verificare la correttezza del titolo ed, eventualmente, astenersi dal pagamento.

Articolo redatto con la collaborazione del Dott. Stefano Lombardo

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