Le contestazioni di maggiori interessi sui buoni fruttiferi possono nascondere numerose insidie. Abbiamo analizzato gli errori più ricorrenti commessi dai risparmiatori.

Negli articoli precedenti avevamo evidenziato la delicatezza del rimborso dei buoni postali. Nell’articolo di oggi parleremo degli errori più frequenti che i risparmiatori commettono nel momento in cui si avviano ad effettuare una contestazione a Poste Italiane relativamente ai Buoni Fruttiferi Postali .

1 Errore: valutazione superficiale dei buoni

Il primo errore, molto frequente, che ho potuto riscontrare parlando con i clienti, riguarda la superficiale valutazione dei buoni fruttiferi che si vanno a contestare. In altri termini, spesso vengono avviate delle azioni contro Poste senza valutare se il buono può dare concretamente diritto a somme maggiori.  Mi riferisco, ad esempio, all’avvio di contestazioni basate su tesi ormai sconfessate dalla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 3963 dell’11 febbraio 2019. La Sentenza ha dato ragione a Poste Italiane per i buoni emessi prima del 01.07.1986. Ebbene, avviare un’azione sulla base delle stesse motivazioni respinte dalla Corte di Cassazione, senza quantomeno utilizzare argomentazioni diverse, significa andare incontro ad una sicura pronuncia di rigetto.

2 Errore: sbagliare la scelta dell’autorità giudiziaria

Dopo aver effettuato una valutazione in concreto del buono fruttifero postale, il passo successivo è quello di scegliere la giusta strategia difensiva, partendo proprio dall’autorità cui rivolgersi. Le opzioni sono tre: 1) Tribunale 2) Giudice di Pace 3) Arbitro Bancario Finanziario.

La scelta non è banale e deve essere effettuata in base alle caratteristiche del buono, all’importo che si richiede, all’analisi di costi e tempistiche, nonché in relazione alla presenza di precedenti sentenze positive.

Mi ha colpito, ad esempio, il caso di un risparmiatore il cui procuratore, erroneamente, aveva avviato un ricorso all’Arbitro bancario finanziario richiedendo il rimborso della somma di 110.000  Euro per numerosi buoni fruttiferi. Ebbene, l’Arbitro Bancario, senza entrare nel merito, ha respinto la domanda perché la sua competenza massima arriva sino ad 100.000 euro. Non si può richiedere una somma di denaro maggiore.

Oppure ancora, un altro risparmiatore si era rivolto al Giudice di Pace del luogo di residenza e si è visto respingere la domanda in base a motivazioni completamente errate. 

3 Errore: contestare sempre e solo il rendimento degli ultimi 10 anni.

Questo errore potrebbe rientrare in una valutazione superficiale dei buoni, tuttavia ritengo che meriti una menzione a parte. Individuato un buono che presenta degli errori nell’apposizione dei timbri, ho visto spesso risparmiatori contestare semplicemente il mancato riconoscimento dell’importo fisso a bimestre per gli ultimi 10 anni (“[…] più lire*****per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione“), in quanto ritenuta l’unica contestazione effettuabile.

Non è sempre così. Nel caso in cui sul buono, ad esempio, via sia un timbro completamente illeggibile o sbiadito (e non per la risoluzione dello scanner); un timbro che non indica la misura dei nuovi tassi ma si limiti ad avvertire che i tassi possono cambiare; o addirittura vi siano 2-3 timbri sovrapposti che generano confusione; ritengo che valga la pena andare a contestare i maggiori rendimenti per tutti e 30 gli anni di detenzione e non solo per gli ultimi 10.

La differenza è notevole, ma una volta impostato l’atto iniziale in maniera errata, contestando solo gli ultimi 10 anni, non si può più tonare indietro richiedendo una somma maggiore.

4 Errore: richiedere il rimborso al netto della ritenuta fiscale

In questo caso si tratta di un errore di calcolo nella somma richiesta. Dando per scontato che le proiezioni dei conteggi siano state effettuate in maniera corretta (le casistiche sono tantissime per elencarle qui), spesso si cade in errore sulla tempistica e sulla misura della tassazione da applicare.

Bisogna infatti ricordare che i Buoni Fruttiferi Postali vengono “tassati” al momento della liquidazione applicando una ritenuta fiscale che varia in base alla data di emissione. Si riporta di seguito la griglia riassuntiva:

  • i buoni emessi fino al 20/09/1986 sono esenti da detta ritenuta.
  • i buoni emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 la ritenuta fiscale è del 6,25%,
  • per i titoli emessi dal 01/09/1987 al 31/12/1996 la ritenuta fiscale è del 12,50%.
  • infine, successivamente al 01/01/1997 l’imposta sostitutiva è del 12,50%.

Ora, sopratutto quando il buono è stato già incassato, accade spesso che il risparmiatore vada a reclamare una somma ulteriore calcolalata al netto della ritenuta fiscale, cioè decurtando a monte tale percentuale dalla somma richiesta.

Ritengo, invece, che la contestazione, sempre se fondata, vada effettuata al lordo della ritenuta fiscale (cioè senza considerarla al momento della richiesta) per due ordini di ragioni: 1) Poste italiane agisce come sostituto d’imposta, ed è solo al momento della liquidazione del buono che la ritenuta va calcolata e versata, non prima. 2) si evitano banali errori di calcolo.

5 Errore: non incassare il buono per timore di rinunciare a somme maggiori.

Molti risparmiatori, dopo aver atteso la scadenza naturale dei 30 anni, non procedono ad incassare il buono per paura di perdere il diritto a contestare somme maggiori in seguito.

Non è così. Avevamo già parlato dell’argomento e ci ritorniamo. Poste per la liquidazione del buono chiede di firmare un modulo “a conferma e benestare del rimborso“.

Ritengo che, nonostante la sottoscrizione del benestare, vi sia la possibilità di effettuare comunque delle contestazioni sulla somma liquidata se non ritenuta corretta. A mio avviso, infatti, non si tratta di una dichiarazione liberatoria nei confronti di Poste, poichè evidente che chi la sottoscrive: a) non ha piena consapevolezza della somma cui rinuncia; b) non esprime alcuna volontà di rinunciare all’esercizio di un diritto ma, al contrario, si limita a dare atto del pagamento ricevuto.



Se sei in possesso di un Buono Fruttifero Postale (anche se già incassato) e:

  • vuoi capire se il tuo buono da diritto a maggiori interessi
  • vuoi verificare se la somma calcolata da Poste è corretta
  • vuoi capire come contestare il rimborso di tali somme

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